Nordic Brescia ASD

Benessere, sport e relax con il Nordic Walking e la Camminata Benessere

Lo Statuto

Statuto dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Nordic Brescia”

Costituzione e scopi

Art. 1 E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata “NORDIC BRESCIA”, disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile e dalle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, del D.Lgs. n. 36 del  28.02.2021 e ss.mm.ii.

L’Associazione ha sede legale in Via Vittorio Emanuele II n. 60 – 25121 Brescia (BS).

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza necessità di integrare la presente scrittura. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali dell’Associazione ovunque in Italia.

L’Associazione ha propria autonomia patrimoniale ed organizzativa e si conforma alle norme e direttive del C.O.N.I. e potrà affiliarsi, mediante delibera del Consiglio Direttivo, ad altre Discipline Sportive Associate, a Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali o Enti di promozione sportiva, accettandone statuto e regolamenti.

Art. 2 L’Associazione non ha alcun fine di lucro, ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dell’art. 26 del presente Statuto. L’Associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, culturale, ambientale, ricreativo e assistenziale.

Art. 3 L’Associazione è apolitica ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva ed associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari, conformemente alla legislazione vigente.

L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

  1. esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I., con particolare riferimento alle discipline di Nordic e Fitwalking, ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, sci fondo e sci alpino, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, esplicitando la sua attività nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
  2. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all’esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a).

L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a) – ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati, organizzare convegni, meetings, manifestazioni ed esibizioni, attività ricreative e turistiche di coordinamento delle attività istituzionali, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività istituzionali – purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto.

Art. 4 Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del diciottesimo anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori che ne esercitano il diritto di voto. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 5 Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

  • indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza;
  • dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
  • pagamento delle quote associative annuali.

E’ compito del legale rappresentante dell’Associazione o di altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.

L’accettazione, seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto a ricevere la tessera associativa, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Nel caso in cui la domanda di ammissione come socio venga respinta, l’interessato può presentare ricorso entro venti giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo dell’Associazione, alla prima convocazione.

Art. 6 Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione, entro i trenta giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso entro venti giorni, sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 7 Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

  • partecipare a tutte le attività organizzate dall’Associazione, nelle condizioni stabilite dalla stessa;
  • intervenire e discutere alle assemblee generali;
  • partecipare con il proprio voto alle delibere dell’Assemblea dei soci, purchè in regola con la qualifica di socio;
  • di esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;
  • essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
  • esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale:

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione.

Art. 8 I soci sono tenuti:

  • al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio direttivo dell’Associazione;
  • al puntuale pagamento dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali il socio intenda volontariamente partecipare;
  • a mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell’Associazione e dei soci della stessa;
  • All’osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia sportiva, delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal C.O.N.I. a cui l’Associazione annualmente si affilia, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese degli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ne variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9 Il socio cessa di far parte dell’Associazione:

  • per dimissioni presentate per iscritto;
  • per mancato pagamento e rinnovo della quota sociale, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  • per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e/o deliberazioni prese dagli organi sociali;
  • per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, il socio arrechi danni morali o materiali all’Associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’Associazione;
  • per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

  1. avvertimento;
  2. diffida;
  3. sospensione a tempo limitato;
  4. radiazione

Patrimonio sociale

Art. 10 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

  • da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati dai soci, da privati o da Enti;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

  • dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
  • dall’avanzo derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  • da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  • dagli introiti derivanti dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario allo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’Associazione pone in essere al fine dall’autofinanziamento;
  • altre entrate compatibili a norma di Legge.

Art. 11 Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 12 Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 01 gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. L’Associazione destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 36 del 2021.

Organi dell’Associazione

Art. 13 Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 14  L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La relativa convocazione deve effettuarsi almeno otto giorni prima della adunanza, mediante invio agli associati di lettera, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, contenente l’ordine del giorno dell’Assemblea, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione può aver luogo a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa:

  • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • approva il rendiconto economico – finanziario annuale a consuntivo;
  • delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

Art. 16 L’Assemblea straordinaria è convocata:

tutte le volte in cui il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci, purchè in regola con il versamento delle quote associative; in caso di controversie può essere convocata dai due probiviri nominati dalle parti controvertenti, al fine che l’Assemblea straordinaria nomini il terzo probiviro.

L’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

Essa delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulle modifiche allo Statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti sulle questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 18 Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, in prima convocazione è indispensabile la presenza di almeno la meta più uno dei soci e il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ed è sufficiente il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei presenti.

Art. 19 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipano tutti i soci con diritto di voto. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 20 L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali dell’Assemblea.

Consiglio direttivo

Art. 21 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione, è composto da un minimo di tre consiglieri eletti fra i soci maggiorenni ad un numero massimo di nove consiglieri e dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.Lgs. 36 del 2021).

Art. 22 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 23 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo richieda o ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno la metà dei membri del Consiglio; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

  1. quando l’Assemblea dei soci non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
  2. quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 24 il Consiglio Direttivo deve:

  • redigere i programmi dell’attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
  • prendere decisioni inerenti alla spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
  • redigere il rendiconto economico – finanziario annuale dell’Associazione;
  • compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea dei soci;
  • approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
  • formulare il regolamento interno e proporre eventuali modiche dello Statuto sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  • deliberare circa le sanzioni da infliggere ai soci: diffida, sospensione a tempo limitato e la radiazione dei soci;
  • fissare le quote sociali;
  • la facoltà di stabilire lo spostamento della sede sociale o creare sedi decentrate dell’Associazione sul territorio nazionale;
  • nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
  • favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Presidente

Art. 25 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione e può agire e gestire i conti correnti o altre forme di finanziamento. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delega del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro otto giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Scioglimento dell’Associazione

Art. 26 La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza dei soci di cui all’art. 16 del presente Statuto.

Art. 27 In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 18. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.lgs. n. 36 del 2021.

Disposizioni finali

Art. 28 L’Associazione declina ogni responsabilità per incidenti e danni di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona durante le attività organizzate o promosse dell’Associazione, o facendo uso di attrezzature sociali.

Art. 29 Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’Associazione, tra i componenti degli organi dell’Associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’Assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro trenta giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ed bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 30 Deve essere garantita una sostanziale trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno sessanta giorni di anticipo.

Art. 31 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. n. 36 del 2021 e ss.mm.ii.

Brescia, 11 dicembre 2023

Le Nostre Attività

Logo Scuola Certificata SINW
SINW Brescia
Corsi 1-2 ss

CORSI DI
NORDIC WALKING

cropped-logo_NORDIC-WALKING-BRESCIA_COLORI-ss-quadrato.png

Nordic Walking e
Camminata benessere
ALLENAMENTI

Iscriviti alla Newsletter del Nordic Brescia,
per rimanere aggiornato su tutte le nostre attività.