Nordic Brescia ASD

Benessere, sport e relax con il Nordic Walking

Lo Statuto

Statuto dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Nordic Brescia”

Costituzione e scopi

Art. 1
È costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata “Nordic Brescia”, disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile.
L’associazione ha sede legale in Via Vittorio Emanuele II, 60 – 25121 BRESCIA.
La variazione della sede legale potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza necessità di integrare la presente scrittura. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali dell’Associazione ovunque in Italia.
L’associazione ha propria autonomia patrimoniale ed organizzativa e si conforma alle norme e direttive del CONI e potrà affiliarsi ad altre Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali o Enti di promozione sportiva, accettandone statuto e regolamenti.

Art 2
L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 26 del presente statuto. L’associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, culturale, ambientale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro.

Art. 3
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.
In particolare i fini istituzionali dell’associazione sono:
a) lo sviluppo, la promozione, la diffusione, l’organizzazione, la disciplina e l’esercizio delle attività sportive dilettantistiche nei vari settori e nelle specialità ad esso/a appartenenti, in tutte le forme e manifestazioni, con particolare riguardo al Nordic Walking, all’Escursionismo, allo Sci di Fondo e allo Sci Alpino, esplicando la sua attività nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
b) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, attività ricreative e turistiche, corsi di formazione, istruzione tecnica e perfezionamento nella varie discipline sportive;
d) gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d’incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell’associazione;
e) in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale organizzare iniziative, convegni, meetings, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

Art. 4
Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3) pagamento delle quote associative.
E’ compito del legale rappresentante dell’associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art.6
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’associazione.

Art.7
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
1. partecipare a qualsiasi manifestazione e attività organizzata dall’Associazione, nelle condizioni stabilite dall’Associazione;
2. intervenire e discutere alle assemblee generali, se maggiorenni, con diritto di voto;
3. partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
4. di esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;
5. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
6. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale.
I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione.

Art. 8
I soci sono tenuti:
1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
3. a mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell’Associazione.
4. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9
Il socio cessa di far parte dell’associazione:
a. per dimissioni presentate per iscritto;
b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
c. per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;
e. per decesso.
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:
a. avvertimento;
b. diffida;
c. sospensione a tempo limitato;
d. radiazione.

Patrimonio sociale
Art. 10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall’avanzo derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione pone in essere al fine dell’autofinanziamento.

Art. 11
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Rendiconto economico e finanziario

Art. 12


Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 01 gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Organi dell’Associazione
Art. 13
Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;

Assemblea
Art. 14
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con l’invio di lettere e/o posta elettronica, con almeno 7 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea.
La seconda convocazione può aver luogo anche mezz’ora dopo la prima.

Art. 15
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– elegge il Consiglio Direttivo;
– approva il rendiconto economico – finanziario consuntivo;
– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

Art. 16
L’assemblea straordinaria è convocata:
– tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
– allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci, purchè in regola con il versamento delle quote associative.
L’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle modifiche allo Statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 17
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno;

Art. 18
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 19
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.
Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 20
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio direttivo
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione, è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

Art. 22
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
a) quando l’assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 24
Il Consiglio Direttivo deve:
– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
– prendere decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redigere il rendiconto economico – finanziario;
– compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
– approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
– formulare il regolamento interno e proporre eventuali modiche dello statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
– fissare le quote sociali;
– la facoltà di stabilire sedi decentrate dell’associazione sul territorio nazionale;
– nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
– favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati.

Art. 25
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Scioglimento dell’associazione
Art. 26
La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art. 18.

Art. 27
In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’eventuale organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Disposizioni finali
Art. 28
L’associazione declina ogni responsabilità per incidenti e danni di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona durante le attività organizzate o promosse dall’associazione, o facendo uso di attrezzature sociali.

Art. 29
Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.
Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.
I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 30
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

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